Art. 32
L' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 viene attribuito al personale regionale con le decorrenze e percentuali di scaglionamento previste dall' articolo 25, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Cessa conseguentemente dall' 1 gennaio 1983 la corresponsione dell' assegno attribuito al personale regionale ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che, per l' anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi viene assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali.