Al fine del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro delle indicazioni definite in sede nazionale in ordine alla spesa pubblica, gli importi di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge vengono attribuiti a titolo di stipendio con le decorrenze e percentuali di seguito indicate:
- dall' 1 gennaio 1983 40%
- dall' 1 gennaio 1984 85% - dall' 1 gennaio 1985 100%.
Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio gią attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo gią corrisposto ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza.