Al personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 spetta quale aumento contrattuale l' importo derivante dalla differenza tra il livello retributivo iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 e lo stipendio iniziale indicato per la medesima qualifica dalla Tabella B allegata alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.