All'
articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie, cosė rideterminati dall'
articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a lire 1.100 orarie, lire 1.250 orarie, lire 1.800 orarie.