Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 15
 
Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l' incarico di cui all' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l' indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza.