Art. 14
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il
primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'
articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare mensilmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 220 ore di lavoro straordinario. >>
Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate, previo confronto con le rappresentanze sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 220 ore annue, di cui all'
articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze medesime e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali.
Note:
1 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2 Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3 Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010