Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 14
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Note:
1 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2 Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3 Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010