Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all'
articolo 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento all' 1 gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dall' 1 gennaio 1985, nel limite dell' ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente articolo 25.