Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 23
 
L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.
L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.
Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991
3 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
7 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
8 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
9 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002