Legge regionale 03 settembre 1984 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

Art. 11

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.

(1)

Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 25/1985