Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell' area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all' evento calamitoso, le provvidenze di cui alla citata
legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono ammesse anche per la ricostruzione di edifici su nuove aree di sedime nell' ambito dello stesso territorio comunale, purché riconosciute idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, salvo il rispetto della normativa urbanistica.