Legge regionale 03 settembre 1984, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.
Art. 8
 
Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti o irreparabilmente danneggiati dagli eventi calamitosi indicati all' articolo 13 della citata legge regionale.
Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell' area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all' evento calamitoso, le provvidenze di cui alla citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono ammesse anche per la ricostruzione di edifici su nuove aree di sedime nell' ambito dello stesso territorio comunale, purché riconosciute idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, salvo il rispetto della normativa urbanistica.