Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunitā montane interessate contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.