Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1984

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.
Art. 4
 
Per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell' art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti con l' articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1984 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.