Art. 2
L' erogazione del contributo di cui all' articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo contestualmente al provvedimento di liquidazione finale del contributo principale.
Il contributo concesso agli IACP ed alle imprese verrą erogato direttamente agli acquirenti degli alloggi contestualmente al provvedimento di attribuzione della fascia di reddito e di determinazione definitiva del contributo principale agli stessi spettante.