Art. 1
Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati dagli IACP, da cooperative divise ed indivise e da imprese giā ammessi ai mutui agevolati programmati con il terzo biennio anticipato della
legge 5 agosto 1978, n. 457, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all' importo di lire 4 milioni per alloggio.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente gli IACP, le cooperative e le imprese devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.