Legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme regionali per l' attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Il Comitato regionale per il coordinamento tra le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010