﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 agosto 1984

      , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n.  48 concernente provvidenze  regionali  a favore dell' edilizia scolastica.</strong></p><a name="art1"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   1</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La Giunta regionale  provvede  annualmente  a  depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l' elenco -  e le somme relative - degli enti, istituzioni ed  associazioni che  beneficiano  dei  contributi  previsti  dalla  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del Capo I  della legge  regionale  30  agosto  1976,  n.  48   e   successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con  il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo  7046  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per   l' anno  finanziario 1984,   il    cui    stanziamento    presenta    sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri previsti dagli articoli 3 e 5 del Capo I  della legge  regionale  30  agosto  1976,  n.  48   e   successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con  il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo  7067  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per   l' anno  finanziario 1984,   il    cui    stanziamento    presenta    sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">In relazione al disposto di  cui  al  citato  articolo  3 della  legge  regionale  30   agosto   1976,   n.   48,   la denominazione del suddetto capitolo 7067 viene integrata con la locuzione &lt;&lt;  nonché alle scuole  secondarie  di  secondo grado e professionali di Stato  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Gli  eventuali   oneri   derivanti     dall' applicazione dell' articolo 9 del Capo I della legge regionale 30  agosto 1976, n.  48 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, così come sostituito con il precedente  articolo  1,  fanno carico al capitolo 6901  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e  del bilancio per l' anno  1984,  il  cui  stanziamento  presenta sufficiente disponibilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  6  dal  Capo  I della legge regionale 30 agosto 1976,  n.  48  e  successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con  il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa  complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000  milioni,  suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di  lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito al  Titolo  II  -  Sezione  II - Rubrica n.  4 - Categoria XI - il  capitolo  7090  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Finanziamenti  straordinari   in   conto capitale a comuni, province e loro  consorzi,  nonché  agli altri enti i cui  atti  sono  soggetti  al  controllo  della Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n.  48, per  interventi  di  edilizia  scolastica  di  assoluta   ed indifferibile  necessità    &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   6.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">- per lire  4.000  milioni  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo globale iscritto al  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  3   - Partita n.  6 dell' elenco  n.  5  allegato  ai  bilanci   medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire  2.000  milioni  (1.000  milioni  per   ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante storno, di  pari   importo dal capitolo 1954 &lt;&lt;  Fondo di riserva per le spese   impreviste  &gt;&gt; del medesimo stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7090 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>