Legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006
Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell' edilizia scolastica.
Art. 2
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l' elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.