Legge regionale 08 agosto 1984, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 04/09/1984
Attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.
Art. 2
Per l' attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l' INPS apposita convenzione.