Art. 6
Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.
A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformitā alla documentazione presentata dal Comune.
L' Amministrazione regionale č autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 26, L. R. 13/2000