Art. 2
Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate le aree necessarie alla formazione dei previsti lotti edificabili, ivi comprese le aree già eventualmente previste nei piani particolareggiati di cui alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, indica le operazioni di modifica di superfici e di trasferimento di capacità edificatorie all'interno del perimetro da ricomporre.
Il piano, oltre alla indicazione dei terreni da ricomporre ai fini predetti, dovrà contenere quanto meno:
a) la indicazione, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, dei diritti reali preesistenti e dei relativi titolari;
b) l' elenco descrittivo delle aree di pubblica utilità e delle servitù prediali richieste dalla ricomposizione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
c) la indicazione dei conguagli e prezzi eventualmente dovuti sulla base dei parametri fissati con la legge 19 agosto 1976, n. 570;
d) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 47, comma 1, L. R. 40/1996