﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 luglio 1984

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi   straordinari   finalizzati   alla    ripresa economica nel territorio  della  regione  Friuli  -  Venezia Giulia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per il consolidamento finanziario delle impreseindustriali (art. 23, lettera a),  LR  70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per il conseguimento  dell' obiettivo  del  rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia,  di cui all' articolo 23 della legge regionale 29  giugno  1983, n.  70,   l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a sostenere, con le  modalità  previste  dal  presente  Capo, operazioni  di  consolidamento  finanziario  delle   imprese industriali  con  priorità  per   quelle   coordinate   con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con  operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni  di consolidamento finanziario quelle dirette  a  realizzare  un corretto equilibrio finanziario delle  imprese  mediante  la conversione della situazione debitoria a breve  termine,  in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non  superiore  a cinque anni.</p><p style="text-align: justify;">Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del  presente Capo fino alla misura massima del 50% dell' ammontare  della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione degli interventi di cui  al  precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della  &lt;&lt;  Finanziaria regionale Friuli  -  Venezia  Giulia  -  FRIULIA SpA     &gt;&gt; e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole  e medie imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia,  secondo  le modalità indicate nel presente Capo.</p><p style="text-align: justify;">La  Giunta  regionale,  su   proposta     dell' Assessore all' industria e  all' artigianato,  sentita  la  competente Commissione del Comitato consultivo  per   l' impiego  delle risorse finanziarie di cui   all' articolo  20  della  legge regionale  24  gennaio  1981,  n.  7,  definisce  i  criteri direttivi per l' attuazione degli  interventi  previsti  dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento  fra gli interventi straordinari ivi previsti e  quelli  ordinari previsti da altre leggi regionali.</p><p style="text-align: justify;">Le provvidenze relative al consolidamento finanziario  di cui agli  articoli  3  e  4  non  sono  cumulabili  con  gli interventi straordinari in atto previsti   dall' articolo  1 della legge regionale 13 maggio 1975, n.  22.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La misura delle  agevolazioni  creditizie  da  applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e  non potrà  essere  comunque  inferiore  al  40%  del  tasso  di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro  per le operazioni di credito industriale agevolato.</p><p style="text-align: justify;">I  finanziamenti  dovranno  essere  assistiti  da  idonee garanzie e, ove necessario, da  fidejussione  personale  dei soci amministratori nonché di altri soci.</p></p><a name="art7"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   7</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per   le   finalità   di   cui   al    presente    Capo, l' Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e e medie imprese del Friuli  -  Venezia  Giulia  fino  ad  un ammontare di  lire  29.500  milioni,  a  condizione  che  le obbligazioni medesime siano costituite in serie  speciale  e siano remunerate con   l' interesse  che  sarà  autorizzato dalla Banca d' Italia.</p><p style="text-align: justify;">L' Assessore alle finanze, di concerto con   l' Assessore all' industria e all' artigianato,  è  autorizzato,  previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  a  stipulare   con l' Istituto di Mediocredito  del  Friuli  -  Venezia  Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto al precedente comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario  e   dall' eventuale  programma  di ristrutturazione  produttiva  e/o   di   ricapitalizzazione, saranno presentate,  tramite  la  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA  SpA    &gt;&gt; o l' Istituto di Mediocredito per  le  piccole  e  medie imprese  del  Friuli - Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato,  unitamente  al  giudizio   motivato   di affidabilità della operazione.</p><p style="text-align: justify;">Sulle domande medesime, per  iniziativa   dell' Assessore regionale all' industria e   all' artigianato,  il  Comitato interassessorile per l' economia  di  cui   all' articolo  3 della legge regionale 13 giugno 1980, n.  12, esprimerà  il parere di conformità alle direttive di  cui  al  precedente articolo 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  7,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo  la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare  nelle  aree    di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982,  n.    828.</p></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno finanziario 1984, vengono istituiti,  al  Titolo  II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria  XII  -  i  seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- il capitolo 6845 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11   novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento   complessivo,  in  termini  di  competenza,  di   lire   16   miliardi, suddiviso in ragione  di  lire  8  miliardi  per   ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante   prelevamento di pari importo dall' apposito fondo  globale   iscritto  al  capitolo  7000  del   precitato   stato   di   previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  2 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 8 miliardi, cui si  fa  fronte  mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6846 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11   novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento   complessivo,  in  termini  di  competenza,  di   lire   10   miliardi,  suddiviso   in   ragione  di  lire  8  miliardi   per  l' anno  1984   e  di lire  2  miliardi  per  l' anno   1985, cui si  fa  fronte  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo globale iscritto al  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  7   - Partita n.  3 - dell' elenco n.  5 allegato  ai  bilanci   medesimi). Sul precitato capitolo  6846  viene,  altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  8   miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento  di  pari   importo  dal  capitolo  1980  del   precitato   stato   di   previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6847 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11   novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini   di competenza, di lire 9 miliardi, per l' anno  1984,  cui   si fa fronte:</p><p style="text-align: justify;">- mediante prelevamento di lire 5 miliardi  dall' apposito     fondo globale iscritto al capitolo  7000  del  precitato     stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  4   - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire  4  miliardi  mediante  storno  dal     capitolo 6838 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì,  scritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9  miliardi,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  8,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 29.500 milioni, secondo  la  seguente  articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 11.000 milioni per interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 8.500 milioni per  interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 10.000 milioni per interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni  1984-  1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II  -  Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- il capitolo 6848 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree  di  cui   all' articolo  1   della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di   lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  5.000   milioni per l' anno 1984  e  di  lire  6.000  milioni  per   l' anno 1985, cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di   pari importo  dall' apposito  fondo  globale  iscritto  al   capitolo 7000 del precitato stato di  previsione  (Rubrica   n.  7 - Partita n.  2 - dell'  elenco  n.  5  allegato  ai   bilanci  medesimi).  Sul precitato  capitolo  6848  viene,   altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa,   di  lire  5.000  milioni,  cui  si  fa   fronte   mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6849 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree  di  cui   all' articolo  9   della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di   lire 8.500 milioni per l' anno  1984,  cui  si  fa  fronte   mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo   globale iscritto al capitolo 7000 del precitato  stato  di   previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  3 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6850 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree di  cui   all' articolo  10   della legge 11 novembre 1982, n.  828  -  Fondi  regionali   -  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di   competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso  in  ragione   di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985,   cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all' anno   1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9  della   legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10 - della  quota  di   pari importo  dell' avanzo  finanziario  accertato  al  31   dicembre 1983 con il rendiconto  generale  consuntivo  per   l' esercizio  1983,  approvato  con  deliberazione   della   Giunta regionale n.  1716 dell' 11 aprile 1984, e  per  le   restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di  pari   importo dall' apposito fondo globale iscritto al  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  3   - Partita n.  1 - dell' elenco n.  5 allegato  ai  bilanci   medesimi). Sul precitato capitolo  6850  viene,  altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire   5.000 milioni, cui si fa fronte mediante  prelevamento  di   pari importo dal capitolo  1980  del  precitato  stato  di   previsione.</p></p></p></p></body></html>