Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 21

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell' anno 1984 specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: << Detta misura massima viene elevata all' 80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi >>.