Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 14

(1)

Le domande di contributi debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all' ESA per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigianali e i Consorzi fra imprese artigiane.

L' ESA trasmette le domande alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell' operazione.

Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l' investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l' interesse economico - produttivo dell' iniziativa.

Note:

Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.