Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 12

(3)(4)(5)(6)(12)

Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:

1) nei territori montani;

2) nelle province di Trieste e di Gorizia;

3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.

Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l' acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l' attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.

(1)

Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.

I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

(2)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all' attività artigiana.

(7)(8)(9)(10)(11)

Note:

Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

10  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992

11  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

12  Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.