﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 luglio 1984

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi   straordinari   finalizzati   alla    ripresa economica nel territorio  della  regione  Friuli  -  Venezia Giulia.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Capo IX   abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità e norme programmatiche</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per il conseguimento, nell' ambito della  regione  Friuli - Venezia Giulia, dell' obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e  della  ripresa economica, con particolare riguardo al  rafforzamento  della base  produttiva,  alla   realizzazione   del   riequilibrio territoriale,    alla    difesa     ed     allo     sviluppo dell' occupazione, in conformità agli indirizzi  del  Piano regionale di sviluppo,  ed  in  particolare  agli  indirizzi programmatici della legge regionale 29 giugno 1983,  n.  70, l' Amministrazione   regionale    attua    gli    interventi straordinari  disposti   dalla   presente   legge   mediante l' utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 11  novembre 1982, n.  828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini dell' attuazione degli interventi della  presente legge, l' Amministrazione  regionale  promuoverà  specifici incontri   di   consultazione   e   di   verifica   con   le organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   e   con   le associazioni degli imprenditori.</p><p style="text-align: justify;">Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi  dall' Amministrazione  regionale  con  le Amministrazioni provinciali in relazione agli effetti  degli interventi  sul  territorio  per  lo  sviluppo  economico  e sociale.</p><p style="text-align: justify;">Agli  interventi  previsti  dalla   presente   legge   si applicano inoltre le disposizioni di  cui   all' articolo  3 della legge regionale 29 giugno 1983, n.  70.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per il consolidamento finanziario delle impreseindustriali (art. 23, lettera a),  LR  70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per il conseguimento  dell' obiettivo  del  rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia,  di cui all' articolo 23 della legge regionale 29  giugno  1983, n.  70,   l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a sostenere, con le  modalità  previste  dal  presente  Capo, operazioni  di  consolidamento  finanziario  delle   imprese industriali  con  priorità  per   quelle   coordinate   con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con  operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni  di consolidamento finanziario quelle dirette  a  realizzare  un corretto equilibrio finanziario delle  imprese  mediante  la conversione della situazione debitoria a breve  termine,  in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non  superiore  a cinque anni.</p><p style="text-align: justify;">Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del  presente Capo fino alla misura massima del 50% dell' ammontare  della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione degli interventi di cui  al  precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della  &lt;&lt;  Finanziaria regionale Friuli  -  Venezia  Giulia  -  FRIULIA SpA     &gt;&gt; e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole  e medie imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia,  secondo  le modalità indicate nel presente Capo.</p><p style="text-align: justify;">La  Giunta  regionale,  su   proposta     dell' Assessore all' industria e  all' artigianato,  sentita  la  competente Commissione del Comitato consultivo  per   l' impiego  delle risorse finanziarie di cui   all' articolo  20  della  legge regionale  24  gennaio  1981,  n.  7,  definisce  i  criteri direttivi per l' attuazione degli  interventi  previsti  dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento  fra gli interventi straordinari ivi previsti e  quelli  ordinari previsti da altre leggi regionali.</p><p style="text-align: justify;">Le provvidenze relative al consolidamento finanziario  di cui agli  articoli  3  e  4  non  sono  cumulabili  con  gli interventi straordinari in atto previsti   dall' articolo  1 della legge regionale 13 maggio 1975, n.  22.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La misura delle  agevolazioni  creditizie  da  applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e  non potrà  essere  comunque  inferiore  al  40%  del  tasso  di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro  per le operazioni di credito industriale agevolato.</p><p style="text-align: justify;">I  finanziamenti  dovranno  essere  assistiti  da  idonee garanzie e, ove necessario, da  fidejussione  personale  dei soci amministratori nonché di altri soci.</p></p><a name="art7"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   7</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per   le   finalità   di   cui   al    presente    Capo, l' Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e e medie imprese del Friuli  -  Venezia  Giulia  fino  ad  un ammontare di  lire  29.500  milioni,  a  condizione  che  le obbligazioni medesime siano costituite in serie  speciale  e siano remunerate con   l' interesse  che  sarà  autorizzato dalla Banca d' Italia.</p><p style="text-align: justify;">L' Assessore alle finanze, di concerto con   l' Assessore all' industria e all' artigianato,  è  autorizzato,  previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  a  stipulare   con l' Istituto di Mediocredito  del  Friuli  -  Venezia  Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto al precedente comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario  e   dall' eventuale  programma  di ristrutturazione  produttiva  e/o   di   ricapitalizzazione, saranno presentate,  tramite  la  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA  SpA    &gt;&gt; o l' Istituto di Mediocredito per  le  piccole  e  medie imprese  del  Friuli - Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato,  unitamente  al  giudizio   motivato   di affidabilità della operazione.</p><p style="text-align: justify;">Sulle domande medesime, per  iniziativa   dell' Assessore regionale all' industria e   all' artigianato,  il  Comitato interassessorile per l' economia  di  cui   all' articolo  3 della legge regionale 13 giugno 1980, n.  12, esprimerà  il parere di conformità alle direttive di  cui  al  precedente articolo 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  7,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo  la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare  nelle  aree    di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982,  n.    828.</p></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno finanziario 1984, vengono istituiti,  al  Titolo  II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria  XII  -  i  seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- il capitolo 6845 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11   novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento   complessivo,  in  termini  di  competenza,  di   lire   16   miliardi, suddiviso in ragione  di  lire  8  miliardi  per   ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante   prelevamento di pari importo dall' apposito fondo  globale   iscritto  al  capitolo  7000  del   precitato   stato   di   previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  2 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 8 miliardi, cui si  fa  fronte  mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6846 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11   novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento   complessivo,  in  termini  di  competenza,  di   lire   10   miliardi,  suddiviso   in   ragione  di  lire  8  miliardi   per  l' anno  1984   e  di lire  2  miliardi  per  l' anno   1985, cui si  fa  fronte  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo globale iscritto al  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  7   - Partita n.  3 - dell' elenco n.  5 allegato  ai  bilanci   medesimi). Sul precitato capitolo  6846  viene,  altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  8   miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento  di  pari   importo  dal  capitolo  1980  del   precitato   stato   di   previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6847 con la denominazione:  &lt;&lt;   Sottoscrizione   di nuove azioni  della  &lt;&lt;   Finanziaria  regionale  Friuli   - Venezia Giulia - Friulia  SpA     &gt;&gt;  per  operazioni  di   consolidamento  finanziario  delle   imprese   industriali   ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11   novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini   di competenza, di lire 9 miliardi, per l' anno  1984,  cui   si fa fronte:</p><p style="text-align: justify;">- mediante prelevamento di lire 5 miliardi  dall' apposito     fondo globale iscritto al capitolo  7000  del  precitato     stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  4   - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire  4  miliardi  mediante  storno  dal     capitolo 6838 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì,  scritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9  miliardi,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  8,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 29.500 milioni, secondo  la  seguente  articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 11.000 milioni per interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 8.500 milioni per  interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 10.000 milioni per interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni  1984-  1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II  -  Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- il capitolo 6848 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree  di  cui   all' articolo  1   della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di   lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  5.000   milioni per l' anno 1984  e  di  lire  6.000  milioni  per   l' anno 1985, cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di   pari importo  dall' apposito  fondo  globale  iscritto  al   capitolo 7000 del precitato stato di  previsione  (Rubrica   n.  7 - Partita n.  2 - dell'  elenco  n.  5  allegato  ai   bilanci  medesimi).  Sul precitato  capitolo  6848  viene,   altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa,   di  lire  5.000  milioni,  cui  si  fa   fronte   mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6849 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree  di  cui   all' articolo  9   della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di   lire 8.500 milioni per l' anno  1984,  cui  si  fa  fronte   mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo   globale iscritto al capitolo 7000 del precitato  stato  di   previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  3 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- il capitolo 6850 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Acquisto  di   obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole   e medie  imprese  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  per  il   sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle   imprese industriali nelle aree di  cui   all' articolo  10   della legge 11 novembre 1982, n.  828  -  Fondi  regionali   -  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di   competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso  in  ragione   di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985,   cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all' anno   1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9  della   legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10 - della  quota  di   pari importo  dell' avanzo  finanziario  accertato  al  31   dicembre 1983 con il rendiconto  generale  consuntivo  per   l' esercizio  1983,  approvato  con  deliberazione   della   Giunta regionale n.  1716 dell' 11 aprile 1984, e  per  le   restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di  pari   importo dall' apposito fondo globale iscritto al  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  3   - Partita n.  1 - dell' elenco n.  5 allegato  ai  bilanci   medesimi). Sul precitato capitolo  6850  viene,  altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire   5.000 milioni, cui si fa fronte mediante  prelevamento  di   pari importo dal capitolo  1980  del  precitato  stato  di   previsione.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settoriindustriale ed artigianale in aree individuate delterritorio regionale (art. 26,  LR  70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(12)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui   all' articolo  26  della  legge regionale  29  giugno  1983,  n.  70,     l' Amministrazione regionale è  autorizzata  a  concedere  contributi  &lt;&lt;   una tantum   &gt;&gt;  in  conto  capitale  alle  imprese  dei  settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti,  tecnicamente  organizzati, ovvero  ad  ampliare,  ristrutturare,  riconvertire   quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si  basino  su interventi   significativi   per   innovazione   tecnologica concernenti i processi di produzione ed  i  prodotti,  nelle seguenti aree del territorio regionale:<p style="text-align: justify;">1) nei territori montani;</p><p style="text-align: justify;">2) nelle province di Trieste e di Gorizia;</p><p style="text-align: justify;">3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di  S.  Vito    al Tagliamento.</p></p><p style="text-align: justify;">Agli  effetti  del  comma  precedente  sono   considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969,  n.  35  e  successive  modificazioni  ed integrazioni; tuttavia le  domande  provenienti  dalle  zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.</p><p style="text-align: justify;">Gli stessi contributi possono essere concessi ad  imprese dei settori suindicati anche per   l' acquisto,  nelle  aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l' attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione    produttiva,    purché    si    introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di  impianti,  macchinari  ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso  di costruzione o di acquisto di stabilimenti da  destinarsi  ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.</p><p style="text-align: justify;">I contributi sono  concessi  sulla  spesa  relativa  agli investimenti  precedentemente  indicati  ed  in  misura  non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è  altresì  autorizzata  a concedere i contributi di  cui  al  presente  articolo  alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra  imprese  artigiane  che  attuano  investimenti,   anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e  all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e  delle attrezzature necessarie all' attività artigiana.<p><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">A  fronte   di   programmi   di   ammodernamento   e   di ristrutturazione delle imprese  industriali  esistenti  alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente  della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della  Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e  del  Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti  il  territorio di uno o più Comuni o anche  parte  del  territorio  di  un Comune,  nelle  quali    l' Amministrazione   regionale   è autorizzata a concedere contributi &lt;&lt;  una tantum  &gt;&gt; in conto capitale  in  misura  non  superiore  al  10%  della   spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è  altresì  autorizzata  a concedere contributi &lt;&lt;  una tantum  &gt;&gt; in conto  capitale  in misura non superiore al 10% della  spesa  ammissibile  anche per     l' attuazione   di   programmi   consistenti   nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto  inizio  in  data  antecedente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,  ovvero  finalizzati ad acquistare,  ristrutturare,  trasformare  o  riconvertire stabilimenti che  hanno  cessato  la  precedente  attività, nell' ambito  delle  zone  delimitate  ai  sensi  del  primo comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributi debbono essere  presentate  alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato  per le  iniziative  riguardanti   le   imprese   industriali   e all'  ESA    per  le  iniziative  riguardanti   le   imprese artigiane, le  cooperative  artigianali  e  i  Consorzi  fra imprese artigiane.</p><p style="text-align: justify;">L'  ESA   trasmette le domande alla  Direzione  regionale dell' industria  e   dell' artigianato  unitamente  al   suo giudizio motivato di affidabilità dell' operazione.</p><p style="text-align: justify;">Alla domanda vanno uniti il preventivo di  spesa  ed  una relazione illustrativa della rilevanza, delle  dimensioni  e delle  innovazioni  tecnologiche  del  nuovo   insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione  dello  stabilimento   che   ha   cessato   la precedente attività, ovvero del piano  di  ampliamento,  di ristrutturazione e di riconversione, nonché  degli  effetti economici, sociali ed occupazionali che  l' investimento  è in grado di determinare  nel  territorio  di  riferimento  e infine  di  ogni  altro  elemento  di  valutazione  atto   a dimostrare      l' interesse    economico    -    produttivo dell' iniziativa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  imprese  industriali,   alla   concessione   dei contributi si  provvede,  su  conforme  deliberazione  della Giunta  regionale,  con  decreto  del  Direttore   regionale dell' industria e  dell' artigianato,  previa  consultazione del Comitato tecnico consultivo,  di  cui   all' articolo  7 della legge regionale 11 novembre 1965, n.  25 e  successive modifiche ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;">Il contributo è erogato sulla base del rendiconto  delle spese effettivamente sostenute dall' impresa  richiedente  e alle  risultanze  dei  controlli  eseguiti  a   cura   della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.</p><p style="text-align: justify;">Non  sono  ammesse  a  contributo  le  imprese  che   non osservino  nei  confronti  dei  lavoratori   la   disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla  legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta  responsabilità,  apposita  dichiarazione  scritta, resa nei modi e nelle forme previste dell' articolo  4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002  , con effetto dal 26 maggio 2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I contributi di cui al  presente  Capo  sono  cumulabili, entro il limite  delle  quote  delle  spese  non  ammesse  a finanziamento  agevolato,  con  altri  contributi  in  conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi  statali  e regionali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nella prima applicazione  della  presente  legge  possono essere  considerate   ammissibili   anche   le   spese   per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al  30 giugno 1983 e prima dell' entrata in vigore  della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Gli interventi di cui al presente Capo  sono  estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge  regionale 30  settembre  1969,  n.  35  e  successive   modifiche   ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo 12,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese  industriali,  secondo  la  seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 14.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 4.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 27.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, al  Titolo  II  -  Sezione  V-  Rubrica  n.  7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 7912 con la  denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  'una   tantum' in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  industriali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi statali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in   termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in   ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e  di  lire   1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa  fronte mediante   prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale,   iscritto  al  capitolo  7000  del   precitato   stato   di   previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  5 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 7913 con la  denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  "una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  industriali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi regionali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,   in  termini  di  competenza,  di  lire   10.000   milioni,   suddiviso in ragione di lire 4.000  milioni  per   l' anno   1984, di lire 2.000 milioni per l' anno  1985  e  di  lire   4.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte  mediante   prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale,   iscritto  al  capitolo  7000  del   precitato   stato   di   previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  13 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo   7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini   di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, al Titolo II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  7 - Categoria XI - viene istituito il  capitolo  7914  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti  delle  imprese  industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo  9  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  -  Fondi  statali  -   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per ciascuno degli anni  1984  e  1985,  cui  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  7 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato  capitolo  7914 viene, altresì, iscritto lo  stanziamento,  in  termini  di cassa, di lire 1.000 milioni,  cui  si  fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, al Titolo II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 7915 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  industriali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi statali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini  di   competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno  1984,  cui   si  fa  fronte  mediante  prelevamento  di  pari   importo   dall' apposito fondo globale, iscritto  al  capitolo  7000   del precitato stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita   n.  13 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).   Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì,  iscritto  lo   stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000  milioni,   cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal   capitolo 1980 del precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 7916 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  industriali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi regionali-  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,   in  termini  di  competenza,  di  lire   17.000   milioni,   suddiviso in ragione di lire 4.000  milioni  per   l' anno   1984, di lire 7.000 milioni per l' anno  1985  e  di  lire   6.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:</p><p style="text-align: justify;">- per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento  di  pari     importo   dall' apposito  fondo  globale,  iscritto   al     capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica     n.  3 - Partita n.  13 - dell' elenco n.  5 allegato  ai     bilanci medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione     di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e  2.000  milioni     per l' anno 1986, mediate storno  di  pari  importo  dal     capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa  del     bilancio  pluriennale  per  gli  anni   1984-1986.   Sul     precitato capitolo 7916  viene,  altresì,  iscritto  lo     stanziamento,  in  termini  di  cassa,  di  lire   3.000     milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di  pari     importo dal capitolo  1980  dello  stato  di  previsione     della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo 12,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese  artigianali,  secondo  la  seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 6.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 7.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, al Titolo II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 7917 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi statali -  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento  complessivo,   in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso   in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno  degli  anni   1984 e 1985, cui si fa  fronte  mediante  prelevamento  di   pari importo dall' apposito  fondo  globale,  iscritto  al   capitolo 7000 del precitato stato di  previsione  (Rubrica   n.  7 - Partita n.  6 -  dell' elenco  n.  5  allegato  ai   bilanci medesimi).  Sul  precitato  capitolo  7917  viene,   altresì, iscritto lo stanziamento, in termini  di  cassa,   di  lire  700  milioni,  cui   si   fa   fronte   mediante   prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo  1980   del   precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 7918 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi regionali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,   in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso   in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno  degli  anni   1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l' anno 1986, cui  si   fa fronte:</p><p style="text-align: justify;">- per   lire   3.000   milioni    mediante    prelevamento     dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo  7000     del  precitato  stato  di  previsione  (Rubrica   n.   3     - Partita n.  13 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci     medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per  lire  1.000  milioni,  relativi   all' anno   1986,     mediante  storno  dal  capitolo  1953  dello  stato   di     previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli     anni 1984-1986.</p></p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, al Titolo II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 7919 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi statali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in   termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in   ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984   e 1985, cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo  globale,  iscritto  capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  7   - Partita n.  14 - dell' elenco n.  5 allegato ai  bilanci   medesimi). Sul precitato capitolo  7919  viene,  altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700   milioni, cui si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari   importo  dal  capitolo  1980  del   precitato   stato   di   previsione;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 7920 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  "  una   tantum" in conto capitale per incentivi agli  investimenti   delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   - Fondi regionali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,   in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso   in ragione di lire 1.000 milioni per  l' anno  1984  e  di   lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui   si fa fronte:</p><p style="text-align: justify;">- per   lire   3.000   milioni    mediante    prelevamento     dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo  7000     del  precitato  stato  di  previsione  (Rubrica   n.   3     - Partita n.  13 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci     medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- per lire 2.000 milioni  suddivisi  in  ragione  di  lire     1.000 milioni per  ciascuno  degli  anni  1985  e  1986,     mediante  storno  dal  capitolo  1953  dello  stato   di     previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  degli     anni  1984-1986.  Sul  precitato  capitolo  7920  viene,     altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa,     di  lire  700  milioni,  cui  si  fa   fronte   mediante     prelevamento di  pari  importo  dal  capitolo  1980  del     precitato stato di previsione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  13  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1985 e 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - è istituito, con decorrenza dall' anno 1985, il capitolo 7928 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Contributi 'una tantum' per l' attuazione  di  programmi  di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese  industriali esistenti   nell' ambito  della   Bassa   Friulana   e   del Sanvitese &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui  si  provvede  mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Apprestamento di aree produttive di interesse comunalenei territori montani(art. 33, primo comma, della  LR  70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 19 agosto 1969, n.  31 e successive  modifiche  ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge  regionale  29 giugno 1983, n.  70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la  spesa  di  lire  2 miliardi    nell' anno   1984   specificatamente   destinata all' apprestamento  delle  aree  produttive  previste  dagli strumenti  urbanistici  dei  Comuni  situati  nei  territori montani,  per  la  realizzazione  di   opere   ed   impianti infrastrutturali a ciò necessari.</p><p style="text-align: justify;">Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n.  70, viene aggiunto il seguente periodo:  &lt;&lt;  Detta misura massima viene elevata all' 80%  in  favore  dei Comuni  facenti  parte  delle  Comunità  montane   e   loro Consorzi  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per  l' anno  1984,  viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.   7 - Categoria XI - il capitolo 7921 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui  all' articolo  9  della  legge  11 novembre 1982, n.  828, per la  realizzazione  di  opere  ed impianti infrastrutturali   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in termini sia di competenza che di cassa, di lire  2  miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante  storno  di  pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 32  della  legge regionale 29 giugno 1983, n.  70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 per  iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere di lire  1.000  milioni  fa  carico  al capitolo 7890 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1984-  1986,  il  cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  lire  1.000 milioni  per   l' anno  1985,  cui  si  fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo  globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di  previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Conferimenti e dotazioni finanziariead enti ed organismi di sviluppo economico</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di  promuovere  e   sostenere   le   iniziative economiche  nel  territorio  regionale,   l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  far  affluire  alla  gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche -   FRIE   -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970,  n.  8, la somma complessiva, in termini di competenza, di  lire  45 miliardi, per gli anni 1984-1986, ripartiti  in  ragione  di lire 20 miliardi per l' anno  1984,  lire  15  miliardi  per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi &lt;&lt; fondi rischi &gt;&gt;, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al primo comma da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002  con effetto dall'1/1/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dalla legge regionale 6  luglio 1970, n.  25, come integrata con il precedente articolo  25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  ai Consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui  all' articolo 1  della  medesima   legge   regionale,   un   finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di sopperire alle esigenze  del  finanziamento  a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione  e lavoro e loro  consorzi,  iscritti  nel  registro  regionale delle   cooperative,     l' Amministrazione   regionale   è autorizzata a concedere al Consorzio regionale  di  garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13  maggio 1975, n.  22, un finanziamento  complessivo  di  lire  1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell' anno  1984  e  lire 500 milioni nell' anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi   specificatamente   destinato   alla   garanzia   di operazioni a medio termine.</p><p style="text-align: justify;">L' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1981,  n. 75, è soppresso.</p><p style="text-align: justify;">Nell' articolo 41 della legge regionale 29  giugno  1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti  parole:  &lt;&lt;  di cui 1.000 milioni per  le  finalità   dell' articolo  11 della legge regionale 2 settembre 1981, n.  66.  &gt;&gt;</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Allo scopo di coordinare e uniformare   l' attività  dei Consorzi di garanzia fidi relativamente ai  conferimenti  di fondi   effettuati    dalla    Amministrazione    regionale, l' Assessore regionale alle finanze,  di  concerto  con  gli Assessori regionali all' industria e   all' artigianato,  al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare  opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie  e per la gestione dei  fondi  rischi  da  parte  dei  Consorzi medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere all'  ESA    un  finanziamento  straordinario  di   lire   4 miliardi per le finalità di cui al terzo  comma,  punto  1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre  1965,  n. 21, introdotto dall' articolo 3  della  legge  regionale  1 giugno 1970, n.  17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n.  52.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal primo comma è  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984 e di  ulteriori 2 miliardi per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al  finanziamento  straordinario  di  cui   al   presente articolo si applicano le disposizioni del  primo  e  secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 10  della  legge regionale 2 agosto 1982, n.  51.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per  l' anno  1984,  viene istituito,  al  Titolo  II  -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6814 con la denominazione:  &lt;&lt;  Conferimento a favore del  " FRIE "  per  la  promozione  di iniziative economiche  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddivisi  in ragione di lire 20  miliardi  per   l' anno  1984,  lire  15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10  miliardi  per   l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  45  miliardi  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale, iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n.  3 - Partita  n. 10 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6814 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 20 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione della spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  26  è autorizzata la spesa, in termini di competenza,  di  lire  4 miliardi per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto  onere  di  lire  4  miliardi  fa  carico  al capitolo 7872 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e  del  bilancio per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante  utilizzo  -  ai sensi dell' articolo 9  della  legge  regionale  20  gennaio 1982, n.  10 - della quota  di  pari  importo   dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il  rendiconto generale consuntivo per  l' esercizio  1983,  approvato  con deliberazione della Giunta regionale n.  1716 dell' 11 aprile 1984.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7872 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo 27,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, lire 1.500 milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1984, e lire 500  milioni  per   l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - è istituito il capitolo 8126  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento al  Consorzio  regionale  di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della  legge  regionale 13 maggio 1975, n.  22, per la   costituzione  di  un  fondo rischi  destinato  alla  garanzia  di  operazioni  a   medio termine  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini  di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di  lire  500  milioni per l' anno 1985, cui si provvede:<p style="text-align: justify;">- per lire 500 milioni, relativi  all' anno  1984,  mediante   prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale,   iscritto  al  capitolo  7000  del   precitato   stato   di   previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  28 - dell' elenco n.   5 allegato ai bilanci medesimi). - per lire 500 milioni, relativi  all' anno  1984,  mediante   utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 gennaio   1982, n.  10, della quota di  pari  importo   dell' avanzo   finanziario  accertato  al  31  dicembre  1983,   con   il   rendiconto generale  consuntivo  per   l' esercizio  1983,   approvato con deliberazione della Giunta regionale n.  1716   dell' 11 aprile 1984;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di  pari   importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione  della   spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul   precitato  capitolo  8126  viene  iscritto,  altresì,  lo   stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000  milioni,   cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal   capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di   previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri  previsti  dal  precedente  articolo  29  fanno carico al capitolo 7873  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e  del bilancio  per   l' anno  1984,  il  cui  stanziamento  viene elevato, in termini  di  competenza,  di  lire  4  miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli anni 1984-1985, cui si fa fronte:<p style="text-align: justify;">- per lire 2 miliardi, relativi   all' anno  1984,  mediante   utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale   20 gennaio 1982, n.  10 -  della  quota  di  pari  importo   dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con   il rendiconto generale consuntivo per  l' esercizio  1983,   approvato con deliberazione della Giunta regionale n.  1716   dell' 11 aprile 1984;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 2 miliardi mediante  storno  di  pari   importo  dal  capitolo  1954  del   precitato   stato   di   previsione.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore di strutture consortili e di organismidi servizi alle imprese industriali ed artigianali( art. 23, lettera b), legge regionale 70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di  promuovere   l' adeguamento  delle  imprese industriali ed artigianali  all' evoluzione  dei  mercati  e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno  di strutture  consortili  e/o  società,   che   abbiano   come finalità la fornitura dei seguenti servizi:<p style="text-align: justify;">a) trasferimento di nuove tecnologie;</p><p style="text-align: justify;">b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;</p><p style="text-align: justify;">c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.</p></p><p style="text-align: justify;">A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente  comma di livello regionale  e  di  scala  adeguata  ad  affrontare prioritariamente  le   esigenze   di   razionalizzazione   e rafforzamento dei  settori   dell' industria  siderurgica  e tessile, nonché dell' apparato industriale  ed  artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 18/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I criteri per l' attuazione degli interventi  di  cui  al presente Capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando  quanto stabilito   all' articolo   seguente,   sono   fissati   con deliberazione   della   Giunta   regionale,   su    proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 37.</p><p style="text-align: justify;">Le domande  di  contributo,  corredate  dalla  necessaria documentazione, sono annualmente presentate  alla  Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La misura dei contributi di  cui   all' articolo  34  non potrà  essere  superiore  al  70%  della   spesa   ritenuta ammissibile; tale misura è  elevata  al  100%  della  spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle  iniziative  di promozione commerciale all' estero.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione dei contributi  predetti  può  aver  luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel  termine  previsto  dal decreto di concessione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 18/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.</p></p><a name="art37"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  37</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.</p><a name="art38"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  38</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  34  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 11 miliardi, di cui lire 5 miliardi  per  interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge 11 novembre 1982, n.  828, e lire 6 miliardi per  interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, vengono istituiti al Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo 7923 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi a favore   delle strutture consortili e di organismi di servizio alle   imprese industriali e artigianali al  fine  di  promuovere   l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e  delle  nuove   tecnologie nelle aree di cui all' articolo 1  della  legge   11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento,  in   termini di competenza, di lire  5  miliardi  per   l' anno   1985,  cui  si  provvede  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo   7000 del precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  7   - Partita n.  2 - dell' elenco n.  5 allegato  ai  bilanci   medesimi);</p><p style="text-align: justify;">- capitolo 7924 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi a favore   delle strutture consortili e di organismi di servizio alle   imprese industriali e artigianali al  fine  di  promuovere   l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e  delle  nuove   tecnologie nelle aree di cui all' articolo 9  della  legge   11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento,  in   termini di competenza, di lire  6  miliardi  per   l' anno   1984,  cui  si  provvede  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo   7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n.   7 - Partita n.  3 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci   medesimi).</p></p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7924 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3  miliardi,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi sugli interessi dei mutuicontratti da imprese industrialimodifiche e rifinanziamentodella legge regionale 11 novembre 1965, n.  25e successive modificazioni ed integrazioni</span></p><a name="art40"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  40</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni di cui al  precedente  articolo  40 sono estensibili alle domande  già  presentate  da  imprese industriali ai sensi e con le  modalità   dell' articolo  2 della legge regionale 3 giugno  1978,  n.  49  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><a name="art42"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  42</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la ricerca applicata e l' innovazionetecnologica ( art. 28, legge regionale 70/ 83)</span></p><a name="art43"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  43</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le  finalità  previste  dal  Capo  VII  della  legge regionale 3 giugno 1978,  n.  47,  come  sostituito  con  il precedente articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo  la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 7.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 7.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 9.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere complessivo di lire 23.000  milioni  fa carico ai seguenti capitoli dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e  del bilancio per l' anno e precisamente:<p style="text-align: justify;">- l' onere di cui alla lettera a),  fa  carico  al  capitolo   7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene   conseguentemente  elevato  di   complessive   lire   7.000   milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000  milioni  per   l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui   si  provvede  mediante  prelevamento   di   pari   importo   dall' apposito fondo globale, iscritto  al  capitolo  7000   del precitato stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita   n.  8 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci  medesimi).   Sul precitato capitolo 7883 viene, altresì,  iscritto  lo   stanziamento, in termini di cassa, di  lire  500  milioni,   cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal   capitolo 1980 del precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- l' onere di cui alla lettera b),  fa  carico  al  capitolo   7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene   conseguentemente  elevato  di   complessive   lire   7.000   milioni, suddiviso in ragione di lire  3.000  milioni  per   l' anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1985, cui   si  provvede  mediante  prelevamento   di   pari   importo   dall' apposito fondo globale, iscritto  al  capitolo  7000   del precitato stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita   n.  9 - dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi). Sul   precitato  capitolo  7884  viene,  altresì,  iscritto  lo   stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000  milioni,   cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal   capitolo 1980 del precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">- l' onere di cui alla lettera c),  fa  carico  al  capitolo   7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene   conseguentemente  elevato  di   complessive   lire   9.000   milioni, suddiviso in ragione di lire  4.000  milioni  per   l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, cui   si  provvede  mediante  prelevamento   di   pari   importo   dall' apposito fondo globale, iscritto  al  capitolo  7000   del precitato stato di previsione (Rubrica n.  7 - Partita   n.  10 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).   Sul  precitato  capitolo  7885  viene,  viene,   altresì,   iscritto lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire   1.500 milioni, cui si fa fronte mediante  prelevamento  di   pari importo dal capitolo  1980  del  precitato  stato  di   previsione.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IX</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi alle imprese industrialiper l' utilizzo delle nuove tecnichedi gestione aziendale</span></p><a name="art45"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  45</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013</p><a name="art46"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  46</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Terzo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 11/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013</p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera e), L. R. 4/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO X</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Provvedimenti a favore di impianti idroelettrici( art. 30, legge regionale 70/ 83)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In attuazione dell' articolo 30 della legge regionale  29 giugno  1983,  n.  70,   l' Amministrazione   regionale   è autorizzata a concedere a favore  delle  iniziative  di  cui all' articolo 1, n.  1) e n.  2) della  legge  regionale  24 gennaio 1983, n.  10:<p style="text-align: justify;">a) contributi  in  conto  capitale  per   l' acquisto  o  la    costruzione  di  immobili,  comprese  le  aree,  per   la    costruzione di  opere  idrauliche,  per   l' acquisto  di    impianti, macchinari ed attrezzature;</p><p style="text-align: justify;">b) contributi  in  conto  interessi  ai  sensi  della  legge    regionale  11  novembre  1965,   n.   25   e   successive    modificazioni ed integrazioni.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">I contributi in conto capitale non sono cumulabili con le provvidenze di cui alla legge 29 maggio 1982, n.  308.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 35/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 70, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a  Comunità montane,  ad  imprese  singole  o  associate   comprese   le cooperative ed a società miste o  di  tipo  consortile  tra imprese ed enti locali, loro consorzi e  Comunità  montane, nelle seguenti misure:<p style="text-align: justify;">a) agli enti locali, loro consorzi e  Comunità  montane  in    misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;</p><p style="text-align: justify;">b) alle imprese singole o associate in misura non  superiore    al 35% della spesa ammissibile;</p><p style="text-align: justify;">c) alle società miste o di tipo consortile tra  imprese  ed    enti locali, loro consorzi,  Comunità  montane  ed  alle    cooperative  autorizzate  a   produrre,   trasportare   e    distribuire energia elettrica, in misura non superiore al    40% della spesa ammissibile.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 2, L. R. 35/1987</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I contributi di cui all' articolo 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o  associate,  comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo  consortile tra imprese  ed  enti  locali,  loro  consorzi  e  Comunità montane.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dalla lettera a) del precedente articolo 48, è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire 7.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito, al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7926  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi   in   conto   capitale   per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree  di cui all' articolo 9 della legge 11  novembre  1982,  n.  828 - Fondi statali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 5.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e lire  3.000 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  7 - Partita n.  11 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1980 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere  dall' anno 1986 - viene istituito, al Titolo II - Sezione V  -  Rubrica n.  7  -  Categoria  XI  -   il   capitolo   7927   con   la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi   in   conto   capitale   per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree  di cui all' articolo 9 della legge 11  novembre  1982,  n.  828 - Fondi regionali -  &gt;&gt; e con lo stanziamento di  lire  2.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  16 - dell' elenco n.  5allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Gli  oneri  previsti  dalla  lettera  b)  del  precedente articolo 48 fanno carico al capitolo  7806  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986  e  del  bilancio  per   l' anno  1984,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO XI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme comuni e finali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le  imprese  che  intendono  avvalersi   di   provvidenze finanziarie e di servizi  della  Regione  e  dei  suoi  Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di  natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale  che  da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La legge regionale 30 settembre 1969, n.  35 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione  di quanto disposto dall' articolo 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>