Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settori
industriale ed artigianale in aree individuate del
territorio regionale (art. 26, LR 70/ 83)
Art. 12
Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:
1) nei territori montani;
2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.
Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
9 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992
11 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
12 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 15
Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V- Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7912 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7913 con la denominazione: << Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7915 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7916 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali- >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 7.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e 2.000 milioni per l' anno 1986, mediate storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.

Art. 19
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7917 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7918 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 1.000 milioni, relativi all' anno 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7919 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7920 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.