Art. 8
Per le finalitā di cui al presente Capo, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 29.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarā autorizzato dalla Banca d' Italia.
L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore all' industria e all' artigianato, č autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto al precedente comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.