Art. 5
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente Capo.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentita la competente Commissione del Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui all'
articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l' attuazione degli interventi previsti dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.