I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunitą montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a societą miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunitą montane, nelle seguenti misure:
a) agli enti locali, loro consorzi e Comunitą montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;
b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;
c) alle societą miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunitą montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.