Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 48
In attuazione dell' articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all' articolo 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:
a) contributi in conto capitale per l' acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 35/1987
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 70, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992