Art. 4
Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni di consolidamento finanziario quelle dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine, in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del presente Capo fino alla misura massima del 50% dell' ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.