Art. 34
Al fine di promuovere l' adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:
a) trasferimento di nuove tecnologie;
b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell' industria siderurgica e tessile, nonché dell' apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.