Art. 28
Allo scopo di coordinare e uniformare l' attività dei Consorzi di garanzia fidi relativamente ai conferimenti di fondi effettuati dalla Amministrazione regionale, l' Assessore regionale alle finanze, di concerto con gli Assessori regionali all' industria e all' artigianato, al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie e per la gestione dei fondi rischi da parte dei Consorzi medesimi.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.