I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all'
articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all'
articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi << fondi rischi >>, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.