Art. 2
Ai fini dell' attuazione degli interventi della presente legge, l' Amministrazione regionale promuoverà specifici incontri di consultazione e di verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori.
Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi dall' Amministrazione regionale con le Amministrazioni provinciali in relazione agli effetti degli interventi sul territorio per lo sviluppo economico e sociale.