Art. 13
A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991