Per il conseguimento, nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, dell' obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell' occupazione, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, ed in particolare agli indirizzi programmatici della
legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale attua gli interventi straordinari disposti dalla presente legge mediante l' utilizzo dei fondi statali di cui alla
legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986.