Gli oneri derivanti dall' applicazione della
lettera c) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente articolo 1, fanno carico, qualora trattisi d contributi annui costanti, al capitolo 8347 e, qualora trattisi di contributi una tantum, al capitolo 8348, entrambi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto del citato articolo 1 della presente legge, la denominazione dei suddetti capitoli viene così modificata:
cap. 8347 - << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>;
cap. 8348 - << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>.