Art. 6
Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio
L' erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente ai soggetti beneficiari e la prima annualitā č posta in scadenza al 1 settembre successivo alla data di approvazione della relazione acclarante redatta dal collaudatore o dal Direttore provinciale dei lavori pubblici a termini della
legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
L' alienazione ovvero la diversa destinazione dei locali ristrutturati - prima che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilitā dei locali medesimi - comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso all' Amministrazione regionale delle somme eventualmente giā riscosse, maggiorate degli interessi legali.