Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno e, per il 1984, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dello stato dell' immobile, nonché ella natura e dell' entità dei lavori da eseguire;
b) preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi;
c) relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello previsto dell' immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta.
I soggetti privati devono produrre altresì una attestazione - con firma debitamente autenticata - con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di autorizzazione per l' agibilità del locale medesimo rilasciata dall' autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984