Art. 7
Contributi per lavori in corso od ultimati
I contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche per lavori in corso o già ultimati purché l' ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983.
A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dello stato dell' immobile alla data antecedente all' inizio dei lavori;
b) preventivo sommario della spesa per i lavori in corso e consuntivo della spesa per i lavori ultimati;
c) relazione dalla quale risulti la destinazione dell' immobile prima dell' inizio dei lavori nonché la destinazione dello stesso a lavori ultimati;
d) l' attestazione prevista dall' ultimo comma del precedente articolo 3;
e) dichiarazione, resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983.
Per la concessione e l' erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5 e quelle del precedente articolo 6.
I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, primo comma, L. R. 57/1984
2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 57/1984
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, terzo comma, L. R. 57/1984
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984