Legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1984

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 7
Per la concessione e l' erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5 e quelle del precedente articolo 6.
I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, primo comma, L. R. 57/1984
2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 57/1984
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, terzo comma, L. R. 57/1984
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984