Art. 5
Modalitą di concessione dei contributi
La Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale dei lavori pubblici, previa presentazione del progetto esecutivo dei lavori - corredato delle autorizzazioni necessarie all' inizio dei lavori - alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed essere ultimato entro il termine fissato nel medesimo provvedimento.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 57/1984