Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull' ammissibilitą, alla Commissione regionale per la cultura prevista dall'
articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di prioritą entro 30 giorni; in carenza le prioritą saranno stabilite di concerto tra l' Assessore ai lavori pubblici e l' Assessore alle attivitą culturali.