Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 18/06/1984

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal quarto comma - aggiunto col precedente articolo 1 - dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzata, in termini sia di competenza che di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5908 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3 miliardi per l' anno 1984.