Art. 3
Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a cura della Segreteria generale straordinaria, in relazione ai quali le vigenti disposizioni di legge già non prevedano aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, queste potranno essere disposte, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente, a favore del Segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il pagamento delle spese connesse:
a) al conferimento di incarichi professionali e collaborazioni a terzi estranei all' Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46;
b) all' acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.