Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 18/06/1984

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
Art. 2
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il subingresso nei procedimenti relativi all' esecuzione degli interventi di cui all' articolo 10 della medesima legge non comporta, per il Segretario generale straordinario, assunzione dell' attività giuridica espletata in precedenza da organi di altre e diverse Amministrazioni.
Conseguentemente, al Segretario generale straordinario, che abbia effettuato dei pagamenti in base alle aperture di credito disposte a suo favore, ai sensi dell' articolo 11, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non può essere fatta risalire alcuna responsabilità per gli eventuali vizi di illegittimità di cui fossero inficiati gli atti presupposti assunti da organi di diversa Amministrazione, in dipendenza dei quali i pagamenti siano stati effettuati.