Legge regionale 12 aprile 1984, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1985

Interventi straordinari a favore della Società Industrie Zanussi SpA di Pordenone e Società controllate.
Art. 8
 
Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato di concerto con la Direzione regionale dei Servizi amministrativi, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone la cessazione del fondo, o con successivo decreto, saranno, infine, impartite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo affluiranno al bilancio attivo della Regione.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 75, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 189, comma 2, L. R. 5/1994
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 165, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 109, comma 2, L. R. 39/1995
6 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 79, comma 2, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.