Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

CAPO I

Interventi nel settore dell' agricoltura

Art. 1

Fondo di rotazione per il settore agricolo

La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l' art. 1 della LR 20 novembre 1982, n. 80 è incrementato di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 per l' attuazione degli interventi ivi previsti.

Per dette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 15 miliardi fa carico al capitolo 7536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Art. 2

Opere e progetti finanziati dalla CEE

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 giugno 1978, n. 57 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1982, n. 38 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 3

Proprietà contadina

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2013.

L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 4

Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite d' impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

- anno 1984 lire 200 milioni - anno 1985 lire 400 milioni - anni dal 1986 al 2015 lire 600 milioni - anno 2016 lire 400 milioni - anno 2017 lire 200 milioni

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 5

Concorso negli interessi per i prestiti di esercizionel settore zootecnico

Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 6

Contributi ai bachicoltori

Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1984, di lire 25 milioni per l' anno 1985 e di lire 30 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 7

Elaborazione dati contabili aziendaliimprenditori agricoli

Per l' elaborazione dei dati afferenti alle contabilità aziendali di cui all' articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 8

Attività di divulgazione aziendee cooperative agricole

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali di cui all' art. 6 della LR 26 agosto 1983, n. 75 - e con le modalità ivi previste - sovvenzioni sulle spese - comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria - dagli stessi sostenute nell' anno 1984.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 9

Ristrutturazione del macello cooperativodi Basiliano

Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato con l' art. 21 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984, da destinarsi alla ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 10

Anticipazioni all' ERSA per finanziamenti a cooperativeche operano nel settore della piscicoltura

(1)

È autorizzata, nell' anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 30 settembre 1983.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

CAPO II

Interventi nel settore dell' industria

Art. 11

Acquisto obbligazioni Istituto di medio creditoper le piccole e medie industrie

(1)

Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.

Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Art. 12

Contributi sugli interessiper stabilimenti ed attrezzature industriali

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 13

Operazioni di locazione finanziariadelle imprese industriali

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 3.000 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 14

Contributi in conto interessiper le zone industriali

Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 15

Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidifra le piccole imprese industriali

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 16

Depurazione e smaltimento sostanzeutilizzate nel ciclo produttivo

Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 17

Studi e ricerchediretti allo sviluppo economico

Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

CAPO III

Interventi nel settore dell' artigianato

Art. 18

Ulteriore conferimento alla Cassaper il credito alle imprese artigiane

Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 19

Contributo straordinario all' ESAper credito di esercizio

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 20

Operazioni di locazione finanziariadelle imprese artigiane

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

CAPO IV

Interventi nel settore del commercio

Art. 21

Contributi pluriennali alle imprese commerciali

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 22

Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi

Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 23

Realizzazione dei centri commerciali

Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Art. 24

Contributi a favore delle cooperative

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio 1984.

CAPO V

Interventi nel settore delle imprese di spedizioneed autotrasporto

Art. 25

Contributi in conto interessialle imprese di spedizione e di autotrasporto

Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, come integrato dall' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 26

Operazioni di locazione finanziariadelle imprese di autotrasporto

Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono autorizzati, nell' anno 1984, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986;

- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 27

Fondo rischidei consorzi di imprese di autotrasporto

Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

CAPO VI

Interventi nel settore del turismo

Art. 28

Adattamento di immobile a sede di convegnie manifestazioni a Trieste

Con riferimento agli interventi previsti dall' articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Ente autonomo del Porto di Trieste un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi per lavori di straordinaria manutenzione della stazione marittima di Trieste volti a renderne agibili ed attrezzati i locali anche come sede di convegni e manifestazioni.

La concessione e l' erogazione del suddetto finanziamento all' Ente autonomo del Porto di Trieste vengono effettuati con le modalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, previa presentazione all' Amministrazione regionale del programma dei lavori, con relativo preventivo sommario di spesa.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al capitolo 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 29

Acquisto di battipista

Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 6565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 30

Strutture ricettive turisticheRipristino limiti d' impegno

Il limite d' impegno di lire 850 milioni autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall' anno 1984.

Le annualità relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.