Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 54

Deistituzionalizzazionedei lungodegenti psichiatrici

La lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 viene sostituita con la seguente lettera: << b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con i fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni annue che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tal fine >>.

Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, così come sostituita con il precedente comma, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1984.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.