Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 14

Contributi in conto interessiper le zone industriali

Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.